La relazione Borrelli/6 – L’ammissione finale2 minuti di lettura

Nelle puntate precedenti abbiamo a esaminato a grandi linee quello che, nella relazione che il dott. Francesco Saverio BORRELLI compilò per conto dell’Ufficio Indagini della FIGC del 2006, viene definito “il quadro d’insieme”. Si è passati dal ricordare come più che “Calciopoli” (processo al calcio) quello orchestrato quell’anno fu esclusivamente un processo a Luciano MOGGI (con altri personaggi del mondo del pallone finiti sotto inchiesta più per “necessità” che per volontà) e, a grandi linee, a dimostrare come tutto ciò che BORRELLI raccolse altro non era che le informative dei Carabinieri che indagavano (la chiusura avverrà solo nel 2007) nei confronti dell’ex DG della Juventus. Informative che non raccoglievano prove (si formano in dibattimento), con la difesa impossibilitata ad esaminare tutte le telefonate ed eventualmente a selezionare quelle “difensive” e a ricostruire le singole fattispecie oggetto di accusa grazie alle testimonianze e alla presentazione di opportuna documentazione. E’ proprio su questo controverso aspetto legato all’uso di intercettazioni “non complete” che lo stesso BORRELLI è stato interrogato nell’audizione del 14 settembre 2006 dinanzi alla 2° Commissione permanente (Giustizia) avente come oggetto una “Indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche”. Vi lasciamo perciò con le sue stesse parole, che non necessitano di ulteriori commenti: «…Sarebbe opportuno che fosse mantenuta la stessa garanzia prevista per il giudizio ordinario anche davanti al giudice sportivo; in particolare, secondo le previsioni del disegno di legge che è in corso di gestazione, è previsto che la parte interessata possa aprire un contraddittorio e chiedere che ulteriori conversazioni vengano acquisite in quanto favorevoli o utili per la sua difesa. Allora, forse, una cautela che bisognerebbe adottare è quella di consentire la trasmissione delle intercettazioni telefoniche dal giudice ordinario al giudice sportivo (sempre che non ostino ragioni discrezionalmente valutabili dal procuratore della Repubblica o dal giudice ordinario), ma soltanto dopo che si è superata quella fase in cui le parti private possono chiedere l’ampliamento del materiale intercettato. In questo modo si trasmetterebbero infatti, non soltanto le intercettazioni accusatorie, ma anche quelle utilizzabili per la difesa. Se poi, per ragioni di prontezza di intervento della giustizia ordinaria, il procuratore della Repubblica ritenesse di dovere trasmettere subito un input ad un collega di un’altra sede o ad una procura diversa (non dico anche al giudice sportivo) perché sono emersi dati che necessitano di un impossessamento e di un’utilizzazione immediata ai fini investigativi, si potrebbe allora stabilire che, fintantoché´ non è completato l’iter dell’esame di tutte le intercettazioni e della legittimità`, gli atti trasmessi all’altra procura o all’altro giudice o all’autorità sportiva siano utilizzabili soltanto come input per promuovere delle indagini. Quindi che non siano utilizzabili processualmente, ma che possano servire soltanto come segnalazione di piste da seguire o di accertamenti da compiere. Ma, ripeto, che non siano direttamente utilizzabili nel processo». Tanti buoni propositi e princìpi sacrosanti. Peccato nessuno li abbia mai evocati 3 mesi prima quando ogni più elementare diritto alla difesa fu calpestato ed umiliato.

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