Il caso Kean: cosa dicono i regolamenti citati da Marotta3 minuti di lettura

“L’avvocato Vittorio Rigo si è presentato dai dirigenti del settore giovanile della nostra società chiedendo una cifra spropositata. La Juventus, come il Barcellona, non intende pagare alcun procuratore per i ragazzi di 16 anni, così come è stato indicato dalla FIFA e sebbene non sia stato recepito dal regolamento della Federcalcio. Questa è una cosa che la Juventus non può accettare, è una vergogna”.

Con queste parole durissime, riferite alla trattativa in corso per la sospirata firma del primo contratto da professionista del neo 16enne Moise Kean Bioty, nazionale Under 17 dell’Italia e bomber degli Allievi della Juventus, Beppe Marotta ha portato stamattina alla luce dei riflettori una pratica purtroppo diffusa e definita dal dirigente bianconero “una vergogna”.

Vediamo perciò di approfondire il tema riassumendolo in poche righe.

La FIFA da un annetto si è mossa per porre un freno alle speculazioni e ha dettato i criteri generali nelle “Regulations On Working With Intermediaries” , evoluzione necessaria delle antiquate “FIFA Players’ Agents Regulations” entrata in vigore dal 1 aprile dell’anno scorso. Con esse si è scelto un nuovo approccio alla materia basandosi, appunto, sul concetto generico di intermediari. All’art. 7 comma 8, in particolare, si è stabilito il divieto per i giocatori e/o i club che si avvalgano dei servizi di un intermediario nel negoziare un contratto o un trasferimento di corrispondergli qualsiasi tipo di pagamento nel caso in cui il calciatore sia minorenne.

In Italia, le normativa “dettagliata” (virgolette obbligatorie) è contenuta nel “Regolamento per i servizi di procuratore sportivo” il quale però, al punto 6.4, si limita a stabilire che i club non debbano alcun corrispettivo economico ai procuratori in caso di tesseramento di “un calciatore non professionista”, espressione pericolosamente ambigua e sulla quale, dalla sua introduzione, quotidianamente ci si scontra.

In pratica, le norme specifiche nostre sono – capolavoro – più generiche e confusionarie di quelle “generali”. Mentre in queste ultime si fa infatti riferimento esplicitamente alla situazione dei calciatori minorenni, in quelle italiane no, restando sul vago. Mentre la FIFA parla di “intermediaries”, inoltre, intendendosi implicitamente con quell’espressione qualsiasi tipo di intermediario, in Italia il divieto esplicito è per i soli procuratori sportivi. Ciò permetterebbe in teoria di aggirare la norma chiedendo il compenso in qualità di avvocato che presti assistenza legale. Usando un “amico” (socio, collega) avvocato, quindi, spesso si raggira la norma e i soldi arrivano lo stesso, anche se in maniera indiretta e con qualche passaggio in più.

Marotta, però, nel suo sfogo, ha giustamente fatto riferimento alle norme generali della FIFA poichè il fatto che quelle di recepimento italiane siano incomplete e confuse non significa che un comportamento non autorizzato (tra l’altro in maniera chiara e netta) dalla FIFA diventi da noi consentito. Il “buco legislativo” o la (voluta?) mancanza di chiarezza nostrana non legittima in teoria alcun pagamento per la FIFA e, quindi, secondo l’amministratore delegato bianconero, nemmeno quello – tra l’altro “spropositato” – chiesto dall’avvocato Rigo. Si rischierebbero sanzioni ugualmente e Marotta non è disposto a rischiare.

Vedremo nei prossimi giorni come andrà a finire. L’impressione è che si giochi molto sull’aggettivo “spropositato”. Al di là dei princìpi, che comunque gli danno ragione.

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